Art. 2.

      1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

      «Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, nonché ai familiari dei militari in servizio permanente e di complemento, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza ovvero che ne abbiano beneficiato in misura inferiore

 

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è corrisposta, a domanda degli aventi diritto, una speciale elargizione pari a 50.000 euro per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti o di provvidenze in misura inferiore. L'elargizione è attribuita per eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1969».