1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:
«Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, nonché ai familiari dei militari in servizio permanente e di complemento, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza ovvero che ne abbiano beneficiato in misura inferiore